Chiarimenti sulle ripercussioni del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 26.04.2020 sulle nostre attività.
Riportiamo parte della newsletter del Movimento Libere DBN del 28 aprile 2020 che ben riassume concetti che riguardano anche noi riflessologi:
Per cominciare facciamo una breve sintesi degli aspetti che ci riguardano, riportando per fornirvi con trasparenza le informazioni “oggettive” e non semplicemente le “interpretazioni”.
1. Per quel che riguarda le attività di servizi individuali (trattamenti e consulenze individuali)
Art. 1 comma cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate
nell’allegato 2 (ovvero eccezioni solo per lavanderie e pompe funebri)
2. Per quel che riguarda le attività collettive
art. 1 comma u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi
3. per quel che riguarda i corsi:
art.1 comma k) sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso
la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Quindi sembra proprio che le nostre attività siano inibite, almeno per tutto quel che rientra nei servizi alla persona (non sanitarie o parasanitarie)
Fino a quando?
La cosa buona è che l’art.10.1 prevede che le disposizioni del presente decreto si applichino dalla data del 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.
Quindi la data del 1° giugno dichiarata a voce in realtà non è contenuta nel decreto e si renderà necessario un altro eventuale decreto per prolungare la sospensione fino a quella data.
La ns. valutazione è che sarà l’andamento dell’epidemia a determinare se la scadenza del 17 maggio sarà prorogata o meno al 1° giugno. Se la decisione fosse stata già presa il decreto avrebbe riportato direttamente la data del 1° giugno. O al contrario potrebbe anche essere prolungata. Pensiamo che dipenda dall’andamento del contagio nelle prossime settimane.
Resta la possibilità di svolgere attività a distanza, ovvero non in presenza fisica.
Art. 1 comma k) …… Resta “ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”