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NOTA BENE: il presente Statuto riporta la sede di Como città ma la sede legale è stata spostata in Via Per Cantù 22, 22060 Cucciago (CO), con assemblea straordinaria in data 15 aprile 2018
STATUTO F.I.R.P. (approvato nel novembre 2016)
Federazione Italiana Riflessologia del Piede e dei punti riflessi
TITOLO 1 – Modifica sede societaria
ARTICOLO 1
F.I.R.P. Fermo restando i dettami contenuti nella Costituzione Italiana, in tema di libertà di costituzione delle associazioni, viene statuito con la seduta della assemblea straordinaria dei soci in data 22 ottobre 2016 , che la sede legale della associazione sarà in via Alessandro Manzoni , 29 Brignano Gera D’Adda (BG) fino al giorno 31/12/2016 mentre verrà trasferita in via Morazzone n. 21 a Como dal giorno 01/01/2017.La F.I.R.P. è un’associazione apartitica, apolitica e aconfessionale senza finalità di lucro che si propone di promuovere lo studio e la diffusione della Riflessologia, tecnica antica, basata su un trattamento manuale, mediante una particolare stimolazione eseguita sui punti riflessi del corpo umano. La F.I.R.P. attraverso la riflessologia ha lo scopo di offrire strumenti e informazioni adeguati a raggiungere e mantenere il benessere e il miglioramento della qualità della vita.
ARTICOLO 2
Finalità operative F.I.R.P.
Le finalità della Federazione Italiana di Riflessologia del Piede e dei punti riflessi sono:
Organizzare e gestire scuole di formazione di approccio o professionali all’esercizio della riflessologia, e corsi di specializzazione ed aggiornamento. La specificazione dettagliata delle ore e della formazione operata nella scuola sarà indicata in un Regolamento a parte, la cui approvazione ovvero modifica sarà a cura della assemblea ordinaria dei soci, ovvero straordinaria se già indetta.
1. Organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituire biblioteche, realizzare e/o proiettare film e documentari di interesse per i soci e/o per la promozione e la diffusione della riflessologia, pubblicare una rivista-bollettino, pubblicare libri, atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche.
2. Sostenere e sviluppare in ogni sede gli interessi dei professionisti della riflessologia, con esclusione della tutela legale che spetta al singolo professionista autonomamente;
3. Valorizzare le competenze degli associativi a garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 4/2013; promuovere il riconoscimento , la valorizzazione della professionale legata alla disciplina , valorizzando l’aspetto sociale e socio culturale, in ogni forma, e valorizzare la professione del formatore in tutte le sue declinazioni; promuovere ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge 4/2013, e successive modifiche anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente degli iscritti , adottando un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27 bis del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per violazioni del medesimo codice; promuovere, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell’utente , tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27 ter del codice di consumo, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative alla attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti; rilasciare ai propri iscritti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 4/2013 , previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante, una attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista alla associazione , ai requisiti necessari per la partecipazione alla associazione stessa, agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento della iscrizione alla associazione, alle garanzie fornite all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2 comma 4; costituire la presenza di una struttura Tecnico Scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, descritta all’articolo relativo al Comitato
Tecnico Scientifico.ed in particolare:
a) Stimolando ogni iniziativa tendente alla preparazione e formativa tecnica di tutti gli associati;
b) Organizzando riunioni, convegni, stage a livello locale e nazionale nonché attività editoriale e di comunicazione
al fine di realizzare e di mantenere un ottimo livello di qualificazione professionale;
c) Regolamentando le prestazioni professionali mediante uno specifico riferimento ai profili professionali ed economici di categoria.
d) Controllando l’osservanza da parte di tutti gli associati della normativa prevista dal codice di deontologia della categoria ed in particolare dei doveri di correttezza che costituiscono la garanzia della dignità e decoro professionale;
e) Promuovendo azioni conciliative in tutte le controversie che potrebbero sorgere fra gli associati ovvero tra associati ed altri soggetti appartenenti a diverse figure professionali;
f) Intervenendo presso le istituzioni ed autorità civili a livello conoscitivo ed informativo;
g) Promuovere e costituire organismi con associazioni diverse, ma che abbiano degli obbiettivi in comune, quali il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone.
h) Promuovere la corretta informazione pubblica e la tutela dei professionisti associati attraverso l’istituzione di un registro professionale.
i) La federazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.
TITOLO 2 SOCI DELLA F.I.R.P.
ARTICOLO 3
Soci F.I.R.P. e domanda di ammissione a socio
Possono essere soci F.I.R.P. i cittadini italiani o stranieri che condividono le finalità della federazione e che abbiano frequentato o si iscrivano alla scuola di formazione di riflessologia organizzata dalla F.I.R.P. o ad altre scuole riconosciute dalla F.I.R.P. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo e deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che la Federazione si propone e di accettare e di approvarne e osservarne lo statuto, i regolamenti e le delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
I soci saranno classificati nelle seguenti categorie:
Soci benemeriti = si definiscono tali le persone fisiche ovvero gli enti, che sulla base di una decisione del Consiglio Direttivo, vengono accettati per particolari contributi culturali, sociali, economici apportati alla vita della associazione.
Soci ordinari= si definiscono tali coloro i quali sono in possesso di un titolo di formazione, ottenuto a seguito della frequenza della scuola organizzata dalla federazione, o di una scuola da questa riconosciuta;
Soci allievi= si definiscono tali coloro i quali frequentano la scuola F.I.R.P. secondo i dettami indicati nel Regolamento interno.
Soci amatori= si definiscono tali coloro i quali, ancorché privi di titolo di formazione riconosciuto dalla federazione o da altra scuola da questa riconosciuta, possono vantare la partecipazione ai corsi base, le cui modalità sono indicate nel Regolamento
interno.
Gli utenti che intendano partecipare all’Associazione condividendone le finalità e contribuendo alla realizzazione degli scopi sociali.
La domanda di ammissione a una delle sopraindicate classificazioni di soci, deve essere presentata per iscritto, pena nullità della stessa, all’attenzione del Consiglio Direttivo e del Presidente, secondo i modi e i modelli di volta in volta stabili dal Consiglio Direttivo stesso.
La valutazione ed accettazione delle domande di adesione alla F.I.R.P. sono rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo della Federazione. L’ iscrizione decorre dalla data di accoglimento della domanda e dell’adesione alla Federazione ed è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione alla prima riunione utile dopo il loro ricevimento; in caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di tale diniego.
ARTICOLO 4
Obblighi dei soci
Ogni associato è tenuto a:
a )Versare la quota associativa all’atto della Sua accettazione da parte del Consiglio Direttivo, mediante le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio stesso. L’ entità della quota associativa è di volta in volta stabilita con delibera da parte della Assemblea dei soci
DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il normale rapporto associativo ha durata annuale, con scadenza il 28 Febbraio e si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore anno. Il mancato pagamento della quota comporterà la perdita automatica della qualità di associato per l’anno di riferimento.
b) Osservare le norme del presente statuto.
c) Uniformarsi alle delibere di carattere etico, economico e professionale decise dall’Assemblea e alle disposizioni e delibere del Consiglio Direttivo.
d) Accettare ed osservare il codice di deontologia professionale approvato dall’Assemblea Generale dei Soci.
e) Provvedere, nel termine richiesto, al versamento di eventuali contributi straordinari che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare a carico dei soci a fronte di particolari progetti attuativi degli scopi sociali, ovvero per comprovate esigenze amministrative di copertura perdite; la delibera di contributo straordinario per copertura perdite dovrà risultare sottoscritta anche dal Collegio dei Revisori dei Conti ( laddove istituito) Detto contributo non potrà essere stabilito in misura superiore alla quota associativa annuale e non potrà essere deliberato per più di una volta l’anno.
f) Frequentare almeno una volta all’anno un evento associativo: corso/convegno/seminario/stage ecc.
g) I Soci Ordinari hanno il dovere di mantenersi aggiornati, partecipando alle attività che concorrono alla Formazione Permanente e alle iniziative specifiche promosse dalla F.I.R.P. secondo le modalità del Regolamento .
ARTICOLO 5
Perdita della qualità di socio
Recesso Volontario = La qualità di socio e lo status ad esso riconosciuto possono venir meno per il recesso volontario del Socio, che deve essere comunicato con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, ovvero con mail indirizzata alla Segreteria F.I.R.P.
Decadenza Socio = La qualità di Socio si perde anche per la decadenza ove l’associato non versi la quota associativa annuale o i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo a carico dei soci nei termini stabiliti.
Esclusione del Socio = Deliberata da parte del Consiglio Direttivo: per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; per la perdita di qualcuno dei requisiti di base; per non aver partecipato annualmente ad almeno un evento associativo organizzato dalla F.I.R.P., senza giustificato motivo. Il Consiglio Direttivo procederà entro il mese di maggio di ogni anno alla revisione della lista soci.
ARTICOLO 6
Provvedimenti disciplinari
Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti disciplinari a carico degli associati che vengano meno agli obblighi statutari o compromettano in qualsiasi modo, a giudizio del Consiglio Direttivo, il nome dell’associazione, ovvero usino la qualità di socio dell’associazione per trarne indebiti utili o benefici personali o a favore di terzi, ovvero ancora rechino nocumento alle attività organizzate dalla F.I.R.P.
Prima di deliberare la sanzione, il Consiglio Direttivo dovrà invitare il soggetto interessato ad una riunione del Consiglio stesso, al fine di consentirgli di esporre le proprie ragioni in ordine ai fatti che hanno causato l’avvio della procedura disciplinare.
Il provvedimento disciplinare potrà consistere: a) nell’ammonizione b) nella sospensione c) nell’espulsione. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato per raccomandata con avviso di ricevimento al socio interessato, ovvero con email all’ultimo indirizzo conosciuto. Il socio colpito da provvedimento disciplinare potrà ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri (laddove istituito) entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ai Probiviri non sospenderà la delibera del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri accerterà e valuterà i motivi di apprendimento, svolgendo, ove a caso, ogni indagine che riterrà utile, anche alla base del ricorso dell’interessato e prenderà una decisione di conferma, modifica o annullamento del provvedimento disciplinare, che verrà comunicata al Consiglio Direttivo e all’interessato.
Il Consiglio Direttivo avrà 20 giorni di tempo, dal ricevimento dello scritto da parte del Collegio dei Probiviri per decidere in merito. La decisione verrà messa a verbale dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno .
ARTICOLO 7
Organi della Federazione
Gli organi della Federazione sono:
a. L’assemblea Generale dei Soci
b. Il Consiglio Direttivo
c. Il Presidente
d. Il tesoriere
e. il Segretario
f. Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito)
g. Il Collegio dei Probiviri (ove costituito)
h. Il Comitato Tecnico Scientifico
ARTICOLO 8
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo della Federazione. L’assemblea Ordinaria e quella Straordinaria dei soci vengono convocate dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, ogni qual volta ritenuto opportuno, ma almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria dovranno inoltre essere convocate su richiesta, della maggioranza dei membri dei Consiglio Direttivo F.I.R.P. o della maggioranza degli associati F.I.R.P. inviata presso la sede sociale per iscritto.
Il Presidente, in caso di richiesta in tal senso, dovrà convocare l’Assemblea entro i 30 giorni successivi alla ricezione della stessa; ove non vi provveda in detto termine, i richiedenti potranno convocare direttamente l’Assemblea.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio; ove il Presidente non vi provveda, la stessa sarà convocata dalla maggioranza dei soci.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, mediante avviso stampato sul bollettino organo ufficiale della F.I.R.P., ovvero con comunicazione a mezzo lettera, e-mail a tutti gli associati.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata, con le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria, ma con un preavviso ridotto a 8 giorni.
ARTICOLO 9
Svolgimento delle assemblee e Diritto di Partecipazione e di voto.
L’Assemblea elegge, tra i presenti un Presidente ed un Segretario dell’Assemblea stessa. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione dell’Assemblea o del Presidente precedentemente eletto e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due o più scrutatori fra i presenti. Ove necessario può essere chiamato a svolgere la funzione di Segretario dell’Assemblea un professionista iscritto a un albo ex legge 1979,
appartenente a una professione ordinistica. Hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria i Soci in regola con i versamenti delle quote associative annuali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Le deleghe devono essere presentate in originale; non verranno accettate deleghe in fotocopia, in foto, o via mail.
Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. L’Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria potranno essere convocate in qualsiasi località e luogo, anche diverso da quello della sede sociale; purché sito sul territorio italiano.
ARTICOLO 10
Assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza. Essa assolve alle seguenti funzioni:
a) Decide le linee generali della politica associativa;
b) Determina i requisiti di appartenenza alla Federazione;
c) Formula ed approva le norme di autodisciplina professionale- codice deontologico;
d) Determina le modifiche della quota associativa annuale, anche ove già aggiornata dal Consiglio Direttivo;
e) Elegge: Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo; ratifica il regolamento stilato da parte del Consiglio Direttivo.
f) Approva il bilancio annuale dell’associazione;
g) Assume ed approva ogni iniziativa ed altra deliberazione in materia di interesse professionale proposta dal Consiglio Direttivo;
h) Delibera su ogni altra questione non espressamente riservata ad altri organi della Federazione.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
ARTICOLO 11
Assemblea straordinaria.
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto, le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell’Associazione, nel qual caso è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
All’Assemblea Straordinaria sono riservati i seguenti compiti:
a) deliberare sulle proposte di modifiche statuarie;
b) deliberare in ordine al trasferimento della sede sociale;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione;
d) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Federazione, nominando i liquidatori e determinando la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe a quelle della F.I.R.P.
ARTICOLO 12
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Federazione cui competono i seguenti compiti e attribuzioni:
a) Elegge al suo interno il Presidente della F.I.R.P., Il Vicepresidente, il Segretario , il Tesoriere e delibera sulla revoca delle cariche stesse;
b) Determina l’ammissione dei soci;
c) Determina l’aggiornamento della quota associativa annuale con i limiti di cui l’art.05;
d) Richiede la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci;
e) Cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
f) Cura la tenuta del registro dei soci professionisti e provvede al suo l’aggiornamento, vigila sull’osservanza dello Statuto e del relativo regolamento quale codice di autodisciplina della F.I.R.P. sull’applicazione del codice deontologico, nonché di tutte le altre disposizioni emanate dall’Assemblea dei Soci o da Consiglio stesso in materia di interesse professionale;
g) Suggerisce le tariffe professionali;
h) Predispone il bilancio della Federazione ed il relativo programma operativo;
i) Delibera gli eventuali contributi straordinari a carico dei soci con i limiti di cui all’art.05;
j) Cura la gestione amministrativa e finanziaria della Federazione, deliberando su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
k) Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
l) Dispone la istituzione dei corsi di formazione e specializzazione, fissandone le sedi, i programmi, le quote di iscrizione;
m) Nomina i docenti, i responsabili, gli organizzatori delle scuole di formazione e dei corsi di cui al precedente paragrafo;
n) Provvede alla revoca delle nomine stesse, fissa i compensi e regola il rapporto con i soggetti nominati;
o) Aggiorna annualmente, entro il trenta maggio, l’elenco dei soci;
p) Provvede ad emettere regolamenti attuativi del presente statuto e di quanto inerente la vita associativa.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque sino alla data dell’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è formato da 5 a 9 (nove) membri, salvo diversa delibera dell’Assemblea dei soci. Al termine del mandato i consiglieri uscenti possono essere riconfermati. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in casi di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più suoi membri, purché meno della metà , il Consiglio Direttivo ha facoltà a procedere, per cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario, nel caso che non vi siano candidati non eletti nella votazione dell’Assemblea disponibili ad assumere la carica. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire al suo interno delle commissioni permanenti oppure nuove strutture organizzative esterne cui conferire deleghe, incarichi e compensi. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in casi di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il singolo Consigliere eletto deve adempiere agli impegni ed obblighi sociali decisi dal Consiglio Direttivo. Il Consigliere inadempiente agli impegni sociali può essere rimosso dall’incarico con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio e sostituito dal primo dei non eletti dall’Assemblea. È fatto salvo il ricorso del Collegio dei Probiviri. È fatto
obbligo al consigliere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, pertanto il Consigliere che non abbia partecipato a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario dal Consiglio Direttivo e viene sostituito. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente e da un Segretario di riunione.
Per potere essere eletto membro del Consiglio Direttivo è necessario avere una anzianità a libro soci, all’interno della associazione , di almeno 3 anni.
ARTICOLO 13
Convocazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente su richiesta di almeno quattro consiglieri. Il Presidente, in caso di richiesta di convocazione da parte di almeno la metà dei consiglieri dovrà convocare il Consiglio per una data entro i 30 giorni successivi alla richiesta presso la sede sociale; ove non vi provveda in detto termine, i consiglieri che hanno richiesto la convocazione potranno inviare agli altri membri del Consiglio regolare convocazione. Per le modalità di convocazione, si procederà con lettera, telegramma o
posta elettronica, ma comunque con un preavviso di almeno dieci (10) giorni, salvo casi di urgenza, per i quali il preavviso non potrà comunque essere inferiore a cinque (5) giorni. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, ove anche questi sia assente, è presieduto dal consigliere anagraficamente più anziano.
Le riunioni possono essere convocate anche mediante l’utilizzo di ogni attuale mezzo di comunicazione a titolo esemplificativo e non esaustivo: video conferenze, skype, ovvero ogni altro mezzo che il Consiglio Direttivo reputerà, insindacabilmente, idoneo.
ARTICOLO 14
Dimissioni del Consiglio Direttivo
Nel caso venisse a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente Vicario o in loro mancanza, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare entro novanta giorni l’Assemblea dei Soci, affinché provveda al rinnovo delle cariche sociali. Nell’ipotesi di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata d’urgenza entro novanta giorni dal Presidente del Consiglio dei Revisori, che nel frattempo provvede agli atti di straordinaria amministrazione.
ARTICOLO 15
Il Presidente – Segretario – il Tesoriere
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, sia in giudizio, che nei confronti di terzi; in sua assenza, la legale rappresentanza della Federazione compete al Vicepresidente . Il Presidente ha la firma sociale della F.I.R.P. per le attività di ordinaria amministrazione, con l’obbligo di riferirle nelle successive sedute di consiglio.
Il Segretario ha le funzioni amministrative di supporto al Presidente mentre il Tesoriere ha funzioni di supporto contabile e di cassa.
Le due figure possono coincidere con la medesima persona, ovvero essere differenti, previo deliberazione del Consiglio direttivo per l’individuazione dei soggetti fisici preposti a tali cariche. Viene fin da ora stabilito, in data 22 ottobre 2016 in assemblea straordinaria, che la individuazione dei soggetti fisici non debba ogni volta passare dalla assemblea dei soci ma che per snellezza, celerità e praticità vengano individuate dal consiglio direttivo ( le cui riunioni sono più frequenti e il cui bene ultimo è sempre il corretto andamento della gestione associativa).
ARTICOLO 16
Collegio dei Provibiri (laddove istituito)
È eletto dalla Assemblea Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Possono essere eletti al Collegio dei Probiviri i soci che abbiano raggiunto almeno 3 anni di anzianità associativa. I componenti effettivi eleggono a scrutinio segreto il Presidente. Il Collegio resta in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti. Si raduna su ricorso scritto del socio/i interessato/i al provvedimento disciplinare. Dopo aver udito le parti interessate, ed espletate tutte le indagini e/o accertamenti che ritenga opportuno esperire, delibera la conferma, l’annullamento o la modifica del provvedimento disciplinare impugnato. Il Collegio dei Probiviri è anche competente a dirimere le controversie sorte tra soci, su ricorso di uno di loro. Per il compendio valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri. I Membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con possibilità di parola, salvo che la riunione del Consiglio Direttivo abbia all’ordine del giorno la discussione su un provvedimento disciplinare a carico di un associato. Qualora, in corso di mandato, venisse meno il numero dei membri effettivi anche e in conseguenza della esaurita integrazione dei supplenti e/o dei primi non eletti, il Consiglio Direttivo provvederà a reintegrare il Collegio mediante cooptazione.
ARTICOLO 17
Collegio dei Revisori ( laddove istituito)
È eletto dall’assemblea ordinaria. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Elegge al suo interno un Presidente e dura in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita un costante controllo e sorveglianza dell’andamento amministrativo della Federazione e verifica i relativi bilanci, relazionando al Consiglio Direttivo. Il suo mandato comprende, in particolare:
a) L’esercizio del controllo amministrativo su tutti gli atti contabili di gestione della Federazione;
b) L’esame dei bilanci della Federazione, l’accertamento e la verifica della tenuta della contabilità secondo le norme prescritte.
c) I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere ai lavori del consiglio direttivo con possibilità di parola. Qualora, in corso di mandato, venisse meno il numero dei membri effettivi anche e in conseguenza della esaurita integrazione dei supplenti e/o dei primi soci non eletti, il Consiglio Direttivo provvederà a reintegrare il Collegio mediante cooptazione. Per il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18
Il Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo della associazione. Il Comitato elegge al proprio interno un presidente, il quale nomina un vice presidente e un segretario, tra i componenti del comitato stesso.
Il Comitato si configura come struttura tecnico scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati.
Le cariche all’interno del Comitato Tecnico Scientifico hanno validità annuale e possono essere riconfermate o revocate da parte del Consiglio direttivo.
ARTICOLO 19
Le incompatibilità
Le cariche di componente il Consiglio Direttivo, di componente il Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, sono incompatibili fra loro. Qualora la discussione posta all’Ordine del giorno, di qualsiasi organo della Federazione, riguardi una persona fisica o giuridica, il Consigliere o il Probiviro che abbia rapporti di parentela o rapporti economici con la persona interessata, (anche indiretti da parte di parenti o affini entro il 3° grado) ha l’obbligo di astenersi dalla votazione e dalla partecipazione alla discussione. Il Consigliere ha il medesimo obbligo di astensione quando la discussione riguarda un compenso che debba essere allo stesso riconosciuto per attività che gli vengono delegate.
TITOLO 3 – SEZIONI REGIONALI DELLA FEDERAZIONE
ARTICOLO 20
Sezioni Regionali della Federazione
Il Consiglio Direttivo FIRP allo scopo di promuovere le finalità del presente Statuto potrà istituire in ogni Regioni d’Italia, o gruppo di Regioni una sezione locale della Federazione, stabilendo le regole e il funzionamento delle stesse.
TITOLO 4 -VARIE
ARTICOLO 21
Patrimonio
Per raggiungere i suoi scopi statutari la Federazione provvede al proprio finanziamento con le quote associative annuali dei Soci, con i contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo (art.5), con lasciti e donazioni, con i proventi derivanti dalle attività sociali. Costituiscono il patrimonio della Federazione i beni ed immobili, acquistati con i proventi di cui sopra, i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio e le eventuali donazioni, lasciti accettati previa valutazione della provenienza degli stessi.
ARTICOLO 22
Utili
Gli eventuali avanzi non sono distribuibili, ma devono essere reinvestiti nelle attività o in beni costituenti il patrimonio sociali.
ARTICOLO 23
Modifiche statutarie
Le eventuali modifiche dello Statuto della Federazione dovranno essere approvate dall’Assemblea Straordinaria dei soci
ARTICOLO 24
Durata delle prestazioni
La durata della Federazione è a tempo illimitato.
ARTICOLO 25
Scadenza degli esercizi sociali
Gli esercizi sociali e finanziari decorrono dal 1.01 e terminano al 31.12 di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio e non più tardi del 30 aprile dell’anno successivo, deve essere approvato il bilancio annuale da parte dell’Assemblea.
ARTICOLO 26
Marchio
Il marchio F.I.R.P. da solo o accompagnato da loghi o altre scritte, rimane di proprietà della Federazione che ne farà uso secondo lo spirito del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare l’utilizzo del marchio da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i limiti di tale utilizzo. L’autorizzazione dovrà sempre risultare per iscritto.
ARTICOLO 27
Devoluzione patrimonio sociale in caso di scioglimento
In caso di scioglimento della F.I.R.P., il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione che abbia fini analoghi ovvero a una fondazione, associazione o realtà senza scopo di lucro.
ARTICOLO 28
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto relativamente al funzionamento della Federazione, si rinvia alla normativa italiana vigente.
ARTICOLO 29
Codice deontologico
Viene accluso al presente statuto, sotto la lettera A, il codice deontologico della categoria. Tale codice potrà essere modificato esclusivamente dall’Assemblea Ordinaria.
ARTICOLO 30
Entrata in vigore Il presente Statuto e il seguente codice deontologico entreranno in vigore immediatamente in sede di approvazione da parte della Assemblea Straordinaria. Verranno poi, nei termini di legge, registrati come previsto dalla normativa