ARTICOLO 1 – IL RIFLESSOLOGO
Il Riflessologo deve sempre presumere la correttezza dell’operato di un altro collega; eventuali divergenze non devono dar luogo a pubbliche polemiche, ma dovranno essere composte tramite contatti diretti oppure sottoposte e discusse nell’ambito della F.I.R.P. (organi statutari).
Tra colleghi si deve sempre agire con senso di amicizia, correttezza ed eguaglianza, nel rispetto della personalità di ognuno.

ARTICOLO 2 – RAPPORTI CON SANITARI ED AUTORITA’ LOCALI
Fermo restando che il Riflessologo ha come scopo primario della sua attività il ripristino ed il mantenimento dell’equilibrio e del benessere dell’uomo, i rapporti con le autorità sanitarie dovranno essere sviluppati su questo fondamentale principio. Pertanto nell’ambito della sua professione e nel rispetto delle leggi, il Riflessologo dovrà sempre collaborare con enti ed autorità locale per concretizzare tutti quei disegni comuni che hanno, come finalità il benessere dell’uomo e della comunità.
Il Riflessologo deve contribuire a sviluppare una logica di integrazione con Enti, Istituzioni ed operatori del benessere, basata sul principio che il benessere dell’uomo può essere salvaguardato con ottiche e tecniche diverse.
Il Riflessogo deve quindi rinunciare ad atteggiamenti settari, deve attivarsi personalmente e socialmente per conoscere e conseguentemente collaborare con quanti operano per il benessere dell’uomo, deve operare con assiduità cercando di dimostrare con risultati, aggiornamenti e verifiche la validità della Riflessologia.

ARTICOLO 3 – SEGRETO PROFESSIONALE
Il Riflessologo ha il rigoroso dovere morale di osservare il più assoluto segreto professionale su tutto ciò che direttamente ed indirettamente viene a conoscere della persona assistita.
Nel caso che instauri un rapporto confidenziale con la persona, fatto di per se stesso non censurabile, il Riflessologo non deve trarre dalla situazione alcun vantaggio personale, approfittando della sua posizione.

ARTICOLO 4 – AMBIENTE DI LAVORO
Il luogo dove il Riflessologo esercita la propria attività, dovrà essere in regola con le normative vigenti e garantire alle persone un servizio della massima sicurezza e tranquillità.
L’osservanza delle norme igieniche deve essere rigorosa.

ARTICOLO 5 – CONFINI PROFESSIONALI
Il Riflessologo opera esclusivamente sui punti dell’organismo riflessi sul corpo.
Il Riflessologo deve astenersi dall’esercitare attività professionale in sede non appropriata, se non in caso di provata emergenza.
Il Riflessologo deve astenersi dal formulare qualsiasi tipo di diagnosi perché questo atto è di pertinenza della professione medica, che con tale azione si assume, in scienza e coscienza, la responsabilità della salute del cittadino.
Il Riflessologo deve astenersi dall’emettere qualsiasi tipo di diagnosi; deve inoltre astenersi da prescrivere farmaci o cure di qualsiasi genere perché la prescrizione è anch’essa pertinente al medico abilitato dallo Stato. Il Riflessologo deve evitare di utilizzare qualsiasi strumento medico nell’espletamento della propria attività.
Il Riflessologo, anche al di fuori dell’esercizio professionale, deve tenere un comportamento etico e morale irreprensibile, tale da non portare discredito alla Riflessologia, alla F.I.R.P..

ARTICOLO 6 – RAPPORTI CON LA F.I.R.P.
Il Riflessologo ha il dovere di tenersi aggiornato nelle proprie cognizioni professionali, di incrementarle frequentando corsi di perfezionamento.
Il Riflessologo deve attenersi scrupolosamente allo statuto e al codice deontologico F.I.R.P., nonché alle delibere dgli organi della F.I.R.P. .

ARTICOLO 7 – RAPPORTI CON I CLIENTI
Entro i limiti imposti dalla legge, il Riflessologo presterà sempre soccorso agli individui che abbisognano di assistenza urgente.
I rapporti normali, con quanti chiederanno il suo aiuto, saranno improntati a cordialità e cortesia e gestiti con serenità; offrirà all’interessato ogni informazione utile ad una maggior comprensione della Riflessologia.

ARTICOLO 8 – DIFFUSIONE DELLA RIFLESSOLOGIA
Il Riflessologo deve impegnarsi per promuovere la conoscenza e la diffusione della Riflessologia, collaborando con gli organi della F.I.R.P. e assicurando un proficuo scambio di informazioni utili.

ARTICOLO 9 – COMPENSI
Il Riflessologo, nel rispetto della normativa vigente, deve chiedere un giusto compenso per la propria attività, tenendo in debita considerazione le tariffe suggerite dalla F.I.R.P.. Il Riflessologo che opera amatorialmente non deve chiedere compensi.